Sempre più frequentemente, le campagne pubblicitarie relative ai buoni pasto affermano che anche i titolari di partita IVA possano utilizzarli per “risparmiare sulla dichiarazione dei redditi, investendo in una spesa che si gode ogni giorno: in pausa pranzo, al bar, al supermercato. Ideale per partite IVA, professionisti, piccole aziende”.
Così recitano le pubblicità.
Ma è davvero così? Un agente di commercio, titolare di partita IVA, può acquistare buoni pasto per uso personale, utilizzarli durante le proprie pause pranzo e beneficiare della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA?
Dal punto di vista fiscale, la risposta è negativa. I buoni pasto sono previsti come fringe benefit per i lavoratori dipendenti (art. 51, comma 2, lett. c), TUIR) e, in alcuni casi, per collaboratori coordinati e continuativi. Per i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA, l’utilizzo personale dei buoni pasto non dà diritto né alla deducibilità del costo né alla detrazione dell’IVA.
L’inerenza della spesa, requisito necessario per la deduzione (art. 54, comma 1, TUIR) e per la detrazione dell’IVA (art. 19, DPR 633/1972), non si ritiene sussistere nel caso di buoni pasto destinati all’uso personale dell’imprenditore o del professionista.
A confermare questa posizione ci sono anche chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la Risoluzione n. 118/E del 2006 e la Circolare n. 326/E del 1997, che ribadiscono come i buoni pasto possano essere dedotti solo se concessi a lavoratori dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro.
Diversa è la situazione nel caso in cui il titolare di partita IVA abbia dipendenti: in tal caso, i buoni pasto rientrano tra i costi deducibili, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa.
Conclusione: le promesse pubblicitarie non tengano conto della normativa fiscale vigente e possono indurre in errore i professionisti autonomi. È quindi fondamentale verificare sempre la reale applicabilità delle agevolazioni pubblicizzate.
Nota: le informazioni contenute in questo testo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere di un consulente fiscale abilitato. Si consiglia di consultare il proprio commercialista per valutare la propria situazione specifica.